Mancata applicazione delle condizioni pattuite: Vodafone paga circa 2000 euro

Tag 30 Settembre 2019  |

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Condizioni contrattuali non richieste

Con la delibera 33-2019 Corecom Piemonte, il reclamante contesta a Vodafone la mancata applicazione delle condizioni prospettate ed il profilo tariffario richiesto.

Nel caso esaminato, Vodafone ha inoltre apportato una continua modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, stravolgendo nei fatti quanto prospettato all’utente.

Non basta. La compagnia telefonica ha anche attivato diverse numerazioni aggiuntive mai concordate con l’utente.

Chi deve dimostrare che le linee aggiuntive non erano state richieste?

Il Giudicante richiama un principio consolidato in materia ove:

In tema di ripartizione del’onere della prova, così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza, deve applicarsi il principio per cui “anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando sul debitore l’onere di dimostrare l’esatto adempimento” .( V. Corecom Calabria Delibera n. 37/11).

Nel caso in esame l’utente reclamante aveva quantomeno “sufficientemente circostanziato” assolvendo peraltro ad un pur minimo onere di allegazione. Diversamente Vodafone non ha provveduto a fornire alcuna documentazione al riguardo.

L’Autorità ha pertanto condannato Vodafone a restituire ogni importo fatturato in merito alle suddette linee, con relativo storno di ogni fatturazione.

Indennizzo per servizi non richiesti: necessaria la contestazione

Se è vero che Vodafone ha dovuto rimborsare gli importi fatturati per i servizi non richiesti; d’altra parte, nel caso di specie, l’utente non ha potuto richiedere anche i relativi indennizzi.

Sebbene fosse diritto dell’utente avere gli indennizzi per l’attivazione dei servizi non richiesti; quest’ultimo deve provare di aver contestato alla compagnia telefonica il disservizio. Si legge:

Per quanto riguarda invece la richiesta di indennizzo per l’attivazione di servizi non richiesti, deve rilevarsi che non vi è in atti evidenza probatoria del reclamo trasmesso dall’utente all’operatore relativamente a tale disservizio.

Invero anche dalla disamina dell’unica nota di reclamo/disdetta del 12/04/2018 allegata agli atti non emerge alcun riferimento alla fattispecie lamentata.

Secondo la delibera AGCOM n. 69/11/CIR, n. 68/16/CIR, nonché l’unanime orientamento dell’Autorità, il gestore, in assenza di una contestazione dell’utente, non può conoscere la sussistenza di un disservizio e conseguentemente non può neanche risolverlo.

Pertanto, posto che l’avvenuto reclamo costituisce un presupposto ai fini dell’erogazione degli indennizzi, così come sancito in varie pronunce dell’AGCOM e recepito in ultimo dall’art. 14, comma 4) del Regolamento Allegato A alla delibera 347/18/CONS che espressamente prevede : “Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l’utente non ha segnalato in disservizio all’operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando l’ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte”, si ritiene di rigettare la domanda di liquidazione di un indennizzo avanzata dal ricorrente sub 3).

Come già ripetuto più volte, appare pertanto molto importante non limitarsi ad effettuare una contestazione tramite call-center, ma predisporre un espresso reclamo per iscritto.

Se volete un approfondimento sull’applicazione di condizioni contrattuali non richieste vi segnalo il seguente articolo: Contratto telefonico non richiesto.

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