Ritardo portabilità! Risarcimento danni?

Tag 26 Marzo 2013  |

Chi è responsabile nel caso di ritardo nella portabilità?

La procedura di portabilità prevede sostanzialmente l’intervento di tre soggetti: il cliente; il nuovo operatore (recipient) ed il vecchio operatore telefonico (donating).

Le fasi per procedere alla portabilità del numero telefonico prevedono lo scambio di diverse informazioni da parte dei due gestori telefonici.

Oltre ai problemi legati all’ “identificazione del cliente”, vi possono essere anche dei problemi tecnici legati al sistema ed alla rete telefonica.

Tutto la procedura si svolge senza che l’utente sia informato di nulla.

Molto spesso i call-center delle compagnie telefoniche si “rimbalzano” le responsabilità, rendendo la vita impossibile al cliente.

Proprio per questo motivo, la recente normativa prevede che in caso ritardo nella portabilità del numero gli indennizzi dovuti dovranno essere richiesti all’operatore ricevente (recipient).

Tale operatore è tenuto ad indennizzare il cliente a prescindere dalla effettiva responsabilità dello stesso.

Nel caso in cui la responsabilità per il ritardo nella portabilità del numero sia addebitabile all’altro operatore, il recipient avrà azione di regresso nei confronti del donanting.

In questo modo si tutela il consumatore che avrà un unico interlocutore.

Pertanto se dovete inviare una lettera di reclamo dovrete rivolgerla al nuovo operatore.

In realtà, nella prassi operativa e giuridica,  il nostro studio preferisce in ogni caso inviare la lettera di reclamo a tutti gli interessati coinvolti.

Difatti, a prescindere dalla regolamentazione suddetta, appare in ogni caso preferibile estendere la contestazione a tutti gli interlocutori.

Peraltro, molto spesso è la valutazione del caso di specie ad “obbligarci” ad una contestazione collettiva.

In caso di dubbi, siamo a vostra disposizione.

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