Sospensione linea senza preavviso
Vi consigliamo la lettura del seguente articolo aggiornato e di approfondimento in materia di sospensione:
Giudice condanna l’illegittima sospensione
Il Tribunale di Brindisi (sentenza 30.12.2011) fissa dei chiari principi in materia di sospensione della linea telefonica.
Come più volte affermato la compagnia telefonica non può procedere alla sospensione della linea senza avere preavvisato l’utente.
La contestazione della compagnia telefonica deve garantire al cliente di comprendere il problema e permettergli di risolverlo senza subire danni e disagi.
Il caso esaminato dai Giudice è relativa ad un’attività commerciale con ben 7 linee attive. Telecom senza alcun preavviso provvedeva a disattivare sia il traffico in entrata che in uscita.
Non la compagnia aveva illegittimamente disattivato il servizio telefonico, ma addirittura richiedeva il pagamento del preteso insoluto per poter provvedere alla riattivazione.
L’utente dopo avere esperito il tentativo di conciliazione, promuove azione davanti al Giudice chiedendo anche il risarcimento dei danni subiti.
Il Giudice preliminarmente, rileva che è la stessa Carta dei Servizi (oltre la disciplina regolamentare) a stabilire il cliente deve essere avvertito del suo stato di morosità. Solo successivamente si può effettuare la sospensione.
Peraltro, tanto è previsto anche dal nostro codice civile: in particolare nel contratto di somministrazione.
L’art. 1565 c.c. prevede che il somministrante non può sospendere l’esecuzione senza dare un congruo preavviso.
Sul risarcimento del danno
Importante la decisione sul risarcimento del danno.
Il Giudice afferma che “deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della linea telefonica (…) sia stata idonea ad arrecare disagi e danni all’attore”.
E’ possibile, in tal senso parlare sia di danno emergente (le spese relative alla divulgazione del nuovo recapito telefonico) che di lucro cessante (la perdita di clientela per l’impossibilità di ricevere le prenotazione mediante l’uso del mezzo telefonico).
Tali tipologia di danno sono “automatiche”, in quanto normalmente e logicamente connesse all’attività commerciale.
Come spesso accade, il Giudice deve procedere ad una quantificazione ai sensi dell’art. 1226 c.c.. Ossia deve adottare una valutazione equitativa.
Diversamente il danno non patrimoniale non risulta provato. Il Giudice non riconosce all’utente il “danno morale” e/o “pregiudizio esistenziale”.
In realtà, esiste ulteriore giurisprudenza (sebbene minoritaria) in cui il Giudice ha, oltre i danni patrimoniali, riconosciuto anche un danno da stress.