Ho fatto la disdetta: ora quanto devo pagare?
Conteggi errati e addebiti non dovuti
Avete fatto la “disdetta” del contratto? Aspettatevi brutte sorprese …
Nonostante sia un principio pacifico e codificato, le compagnie telefoniche continuano ad addebitare i costi di recesso anticipato, i quali peraltro sono il più delle volte particolarmente rilevanti.
Le penali per il recesso non sono dovute in forza della legge 40/2007 (ossia la legge di conversione del più conosciuto Decreto Bersani).
Il legislatore al fine di agevolare la “concorrenza” nel settore, ha espressamente previsto che l’utente ha il diritto di recedere il contratto e/o migrare verso altro operatore senza alcun vincolo temporale non giustificato e senza spese non giustificate.
Il vicolo temporale nella disdetta (meglio recesso)
La compagnia telefonica non può imporvi un vicolo di tempo.
L’unico obbligo è quello di preavviso. Questo perché il predetto vincolo è giustificato da una corretta gestione ed interazione dei rapporti contrattuali.
Il preavviso, in ogni caso, NON può essere superiore a 30 giorni.
Disposizioni contrarie previste dal regolamento contrattuale sono nulle.
Le penale e spese per il recesso
Le penali per il recesso anticipato della linea telefonica sono espressamente vietate. Solo i costi giustificati e sostenuti dall’operatori sono dovuti.
Attenzione, di regola i costi predetti non sussistono (tranne alcune eccezioni). Si evidenzia che secondo l’orientamento dominante, nei casi di portabilità/migrazione tali supposte (e da dimostrate) “costi giustificati” sono da escludere in quanto gli stessi al massimo sarebbero da attribuirsi al operatore ricevente (c.d. recipiens).
Errati conteggi della fattura finale
Se avete seguito quanto sopra descritto, si comprende che è necessario inviare una comunicazione di disdetta all’operatore con un preavviso di massimo 30 giorni (secondo quanto descritto nel contratto).
Una volta comunicato il recesso all’operatore noi siamo tenuti a pagare solo altri 30 gg di contratto.
Diversamente, quasi sempre viene addebbitato l’intero importo del bimestre o della mesilità.
Tale conteggio è errato !!
Correttamente dovrà dividersi l’importo dovuto sino a calcolare solo la parte relativa ai 30 giorni di preavviso.