Cosa l’operatore deve indicare nelle sue offerte
Trasparenza offerte contrattuali
La normativa in vigore stabilisce un vero e proprio obbligo per le compagnie telefoniche di fornire informazioni sulle proprie offerte.
Tale obbligo sorge fin dalla fase di “proposta contrattuale”.
Chiaramente è necessario che le condizioni economiche del servizio siano chiare e non fuorvianti: tariffe, costi di recesso, tempi di disdetta, penali e similari.
Le tariffe secondo AGCOM
L’Autorità Garante ha elaborato uno schema che le compagnie devono seguire quando offrono i loro servizi.
In materia di telefonia mobile, deve indicarsi il costo complessivo delle chiamate parametrato ad 1 / 2 minuti sulla proprio rete di telefonia e sulle altre reti.
Inoltre deve essere specificato il prezzo del singolo sms.
In materia di telefonia fissa, analogamente, dovrà indicarsi il costo complessivo delle chiamate locali e nazionali su rete fissa e verso reti mobili per le durate di 1 / 3 minuti.
Inoltre è necessario indicare il costo complessivo di una connessione a internet a banda stretta (dial-up) e di una connessione a banda larga, per la durata di 30 e 60 minuti.
In caso di offerte flat (o semiflat), dovrà specificarsi il prezzo dell’offerta e i servizi inclusi, con particolare attenzione ai limiti quantitativi eventualmente previsti.
Tabella comparativa delle offerte
L’AGCOM ha predisposto un apposito sezione del proprio sito alla trasparenza contrattuale ed in particolare alla comparazione delle offerte contrattuali.
La pagina del sito è raggiungibile tramite il seguente link.
D’altra parte molto interessante anche il motore di ricerca certificato dalla stessa Autorità.
Trattasi di un siti di comparazione delle vari offerte e promozione, la cui “imparzialità” e “professionalità” è garantita dalla stessa AGCOM.
Il sito è raggiungibile al seguente indirizzo: http://telefonia.supermoney.eu