Consumi anomali: la compagnia telefonica deve avvisarvi
Bolletta pazza? Ecco come difendersi
Diversi sono i casi pervenuti, in cui l’utente si vede recapitare una fattura con cifre esorbitanti.
La risposta classica del “perfetto” operatore telefonico è: “prima deve pagare la fattura, poi può contestarla!”
La circostanza anzidetta non solo è falsa, ma peraltro esiste una specifica previsione normativa che tutela il cliente e gli permette di non pagare alcunché fino alla risoluzione del reclamo.
Ecco perché è fondamentale aprire un reclamo per iscritto e non una semplice “segnalazione”. Solo nel primo caso vi rimarrà qualcosa in mano da poter contestare.
Il principio della buona fede la compagnia telefonica
In materia di consumi anomali e fatturazioni “extra” sussiste una specifica regolamentazione dell’AGCOM sulle tutele da garantire al consumatore.
In realtà, tali norme di salvaguardia trovano i riferimenti in un principio generale e consolidato nella giurisprudenza: la buona fede nei rapporti contrattuali.
Particolarmente conosciuta la sentenza del Tribunale di Brindisi (n. 505/2006), nella quale il Giudice sottolinea che nei contratti di telefonia costituisce comportamento contrario a buona fede e correttezza l’attendere la fine del periodo di fatturazione per avvisare l’utente dell’andamento anomalo del rapporto.
Il giudice rileva che la compagnia telefonica, laddove verifica una soglia di traffico telefonico non rispondente a quello usualmente consumato dall’utente, deve inviare anticipatamente la bolletta telefonica con gli effettivi consumi o in alternativa sospendere precauzionalmente il servizio.
In caso contrario, è configurabile a suo carico una responsabilità per inadempimento.
Conseguentemente, il consumatore avrà il diritto ad ottenere lo storno della fattura in contestazione.
I consumi anomali secondo il Giudice
Secondo il Tribunale adito, a prescindere dalle regolamentazione contrattuali, la compagnia telefonica è tenuta all’esecuzione del contratto di abbonamento telefonico secondo buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c..
Secondo una massima generale, il principio sopra indicato corrisponde al “generale dovere di solidarietà” nei rapporti contrattuali, per il quale a ciascuna delle parti deve agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, nonché a svolgere tutte le attività necessarie alla salvaguardia degli stessi.
Inoltre, evidenzia il Giudice, nei contratti di adesione (come ad esempio il contratto di abbonamento telefonico), in cui è una sola delle parti a predisporre unilateralmente il contenuto del contratto, il predetto principio deve essere maggiormente valorizzato.
Il gestore telefonico, omettendo di comunicare al consumatore l’anomalo traffico telefonico ed attendendo la fine del periodo di fatturazione (pretendendo in tal modo l’intero importo della fattura), viola il principio di buona fede contrattuale.