Sospensione legittima solo previa verifica del motivo del mancato pagamento
L’autorità introduce un nuovo principio di correttezza in materia stabilendo che l’operatore deve, prima di procedere al distacco della linea, svolgere gli opportuni accertamenti sulle cause che hanno impedito il pagamento mediante le modalità prescelte dal cliente.
Vi consigliamo la lettura del seguente articolo aggiornato e di approfondimento in materia di sospensione:
Nel caso di specie l’utente aveva scelto di pagare con RID, ma al contrario l’operatore telefonico inviava bollettini postali.
L’operatore telefonico deve preventivamente eseguire i dovuti accertamenti in ordine al mancato pagamento della fattura, ottemperando ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice civile.
Per tali motivi la sospensione disposta è da ritenersi illegittima e l’operatore, come stabilito dall’Autorità nel provvedimento de quo, deve indennizzare il cliente del disservizio arrecato e relativi danni.
Per ogni chiarimento restiamo a vostra disposizione.