Sentenza: truffe telefoniche per attivazione di servizi non richiesti
Indice
Raggiri e falsi operatori telefonici e call center
Purtroppo i casi di truffe telefoniche sono tantissimi.
Ricordo che abbiamo affrontato il caso dell’attivazione di contratti non richiesti nel seguente articolo di approfondimento:
In materia di truffe telefoniche si spazia dal raggiro dell’operatore del call center che si spaccia per TIM, Vodafone o altro (quando in realtà è di una compagnia telefonica sconosciuta), a veri e propri casi di frode e truffa, dove gli operatori sono del tutto falsi ed inventati.
Il caso: l’operatore telefonico raggira il cliente facendogli credere di attivare il contratto con un altra compagnia telefonica
Nel caso reale esaminato, l’utente veniva contattato per telefono dal call center della compagnia telefonica Ultracall.
Il centralinista telefonica induceva e raggirava l’utente facendogli credere di essere Telecom Italia spa.
L’utente quindi accettava l’offerta propostagli e successivamente, dopo l’attivazione, si rendeva conto di aver subito un raggiro e truffa telefonica.
L’utente chiaramente non aveva alcuna intenzione di attivare un servizio telefonico con Ultracall (ma bensì con Telecom).
Per quanto sopra si inviava relativo reclamo al call-center della compagnia Ultracall.
Truffe telefoniche ed attivazione contratto non richiesto
Nella pronuncia il Giudicante evidenzia che si tratti di un palese caso di “fornitura di servizio non richiesto”.
Sebbene l’utente abbia dato il proprio consenso telefonico ad attivare il contratto, lo stesso è stato raggirato ed indotto a credere di parlare con TIM – Telecom Italia.
Nel caso di specie l’attivazione del servizio della compagnia Ultracall avveniva tramite il servizio di Carrier Pre-Selection (CPS). Si evidenzia che anche se fosse diversamente la sostanza ed i principi della pronuncia non cambierebbero.
Come previsto dall’art. 7 comma 5 della delibera Agcom 179/03/CSP, la compagnia telefonica è tenuto a risarcire ogni pregiudizio economico subito dall’utente nel caso di attivazioni non dovute.
Peraltro, in caso di contestazione, è onere della stessa compagnia telefonica dimostrare la corretta attivazione effettuata o le eventuali problematiche tecniche e lui non imputabili.
In tal senso, è obbligo della compagnia telefonica provare l’esistenza di un consenso informato e consapevole fornito dall’utente per l’attivazione del servizio telefonico (es. registrazione vocale su supporto magnetico).
Rimborso servizi non richiesti e risarcimento dei danni
Nel caso di truffe telefoniche, l’utente ha diritto allo storno di tutti gli importi addebitati ed il relativo risarcimento dei danni.
L’operatore dovrà corrispondere all’utente un indennizzo moltiplicato per ogni giorno di attivazione del servizio non richiesto, sempre fermo restando lo storno predetto.
L’indennizzo è dovuto fino al giorno in cui il servizio non sia stato effettivamente cessato.
Nella sentenza, inoltre, il Giudicante riconosce gli interessi legali maturati dalla data di presentazione dell’istanza di definizione al saldo effettivo da parte dell’operatore.
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È possibile leggere la pronuncia integrale della delibera Corecom Piemonte 4/2018.