Contratto concluso tramite telefono e disdetta
Diversamente dal passato, oggi, gli operatori telefonici possono concludere i contratti con i clienti anche tramite una comunicazione telefonica.
In particolare, la disciplina in materia (Delibera 664/06/CONS) prevede che la volontà di sottoscrivere il contratto possa risultare da una registrazione integrale della telefonata (effettuata dopo aver chiesto il consenso dell’utente).
Si evidenzia, in ogni caso, che per perfezionare il contratto, prima o al più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto, il titolare dell’utenza telefonica deve ricevere un apposito “modulo di conferma” del contratto.
Il modulo predetto deve contenere le seguenti informazioni:
- identità del professionista;
- caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
- prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
- spese di consegna, se previste;
- modalità del pagamento, per qualsiasi prestazione resa nel contratto;
- esistenza o meno del diritto di recesso;
- modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
- eventuali costi della telefonata per concludere il contratto;
- durata di validità dell’offerta e del prezzo;
- durata minima del contratto.
In materia, inoltre, è importante sottolineare che per tale tipologia di contratti esiste una particolare “modalità” di recesso.
In effetti, i contratti stipulati telefonicamente rientrano nei cosiddetti “contratti a distanza”: ossia, quei contratti che vengono conclusi e promossi tramite una o più tecniche di comunicazione a distanza (vendita per corrispondenza, attraverso la televisione, per fax, telefono o Internet).
In questi casi, il venditore e il consumatore non entrano in contatto personalmente, ma si relazionano a distanza. Pertanto, non essendoci la possibilità di vedere direttamente il prodotto o il servizio che si acquista, il legislatore ha voluto introdurre un disciplina più rigorosa, proprio al fine di tutelare il consumatore.
In questa tipologia di contratti esiste una forma particolare di recesso: il c.d. “diritto di ripensamento”.
L’utente ha il diritto di ripensare al contratto concluso a distanza e di recedere dallo stesso, senza alcuna penale o onere, entro 14 giorni lavorativi.
Il termine suddetto decorre:
- per i contratti relativi alla fornitura di servizi, dal giorno dell’accordo o dal momento in cui sono state date le informazioni obbligatorie, se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento se gli obblighi informativi sono stati soddisfatti o dal giorno in cui le informazioni sono date se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso.
Si evidenzia che il diritto di recesso deve essere esercitato tramite l’invio di raccomandata a/r all’operatore. E’ possibile inviare (entro gli stessi termini) anche un telegramma, fax o posta elettronica, purché confermato con lettera raccomandata nelle 48 ore successive.