Indennizzo migrazione: delibera 18 del 2013 contro Telecom Italia

Tag 12 Giugno 2018  |

Risarcimento da Telecom per 4.000 euro

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
1.1-L’istante nei propri scritti difensivi, in sintesi, con riferimento a quattro utenze fisse numeri XXXX/XXXXXX – XXX/XXXXXX – XXXX/XXXXXX – XXXX/XXXXXX tipo “affari” a sé intestate, rappresenta quanto segue:
a)-di avere richiesto in data 21 luglio 2010 a Telecom Italia il rientro delle quattro numerazioni e la cessazione dei servizi Vodafone;
b)-di non avere ottenuto il rientro;
c)-di non avere ricevuto comunicazioni da parte degli operatori in ordine ai motivi del ritardato/mancato rientro;
d)-di avere sollecitato più volte, sia telefonicamente che a mezzo e-mail, l’espletamento di
quanto richiesto, senza ottenere alcun riscontro.
Sulla base di detta rappresentazione l’istante richiede che, previa individuazione della
responsabilità degli operatori, gli venga attribuita la somma di euro 4.000 a titolo d’indennizzo, oltre le spese di procedura, quantificate in euro 200.

La mancata migrazione comporta un indennizzo di 4.000 euro

2.1-La domanda d’indennizzo è fondata solamente nei confronti dell’operatore Telecom Italia per i motivi che seguono.
Dalla documentazione prodotta dall’istante (intendendosi per tale sia quella rinvenibile nei
presenti procedimenti che in quelli riferiti alla precedente fase conciliativa) risulta che:
-in data 21 luglio 2010 l’istante ha interamente compilato e sottoscritto il modulo di Telecom Italia avente ad oggetto “richiesta di rientro in Telecom Italia”. In detto modulo risulta inserito il codice di migrazione associato alle quattro numerazioni da migrare, che Vodafone ha indicato in calce alla propria fattura datata 08 luglio 2010 (scadenza 28/7/2010), nonché il richiamo delle condizioni generali di contratto per “l’accesso al servizio telefonico di base”;
-sempre in data 21 luglio 2010 l’istante ha anche interamente compilato e sottoscritto il modulo di Telecom Italia avente ad oggetto “recesso dal contratto di telecomunicazioni sottoscritto con” Vodafone nella quale l’istante, tra l’altro, dà incarico a Telecom , con riferimento a detto recesso, di “compiere tutte le attività necessarie per garantire il buon esito del recesso….” , dando contestuale autorizzazione a Telecom Italia di inoltrare a Vodafone detta comunicazione di recesso a mezzo raccomandata a/r.

Il corretto ricevimento e “presa in carico” di detta modulistica da parte dell’operatore Telecom Italia risulta dalla ricevuta rilasciata in data 22 luglio 2010 dalla signora XXXXX
dell’esercizio commerciale Barton, noto partner commerciale di Telecom Italia (come risulta dal sito web www.barton.it), nella quale risulta anche annotato l’identificativo del contratto n.XXXXX.

L’istante, nel sottoscrivere la modulistica Telecom sopra indicata, ha aderito ad un’offerta
“standard” di detto operatore, peraltro conforme al disposto normativo di all’art.1, comma 3 del D.L. 31 gennaio 2007 n.07 convertito da L. 02 aprile 2007 n.40.

In base alla regolamentazione tecnica di settore (delibere Agcom n.35/10/CIR e
n.274/07/CONS) la procedura di migrazione/rientro deve essere attivata dall’operatore recipient (nella specie Telecom).

A Telecom, in quanto parte contrattuale dell’istante, spettava ai sensi dell’art. 1218 del codice civile, l’onere di provare l’impossibilità non imputabile a propria colpa della mancata portabilità e mancata attivazione dei servizi telefonici sulle utenze di cui si discute.

In atti non risulta che l’istante abbia ricevuto comunicazioni da Telecom (o da Vodafone)
riguardanti detta procedura di rientro. Ne consegue che, allo stato degli atti, Telecom risulta inadempiente nei confronti dell’istante sia relativamente all’omesso trasferimento delle utenze, sia alla mancata attivazione dei servizi telefonici sulle medesime. L’inadempienza, nella specie, va fatta decorrere dal 20 agosto 2010, cioè allo scadere del
termine di trenta giorni previsto dall’art.1, comma 3 del D.L. 31 gennaio 2007 n.07 convertito da L. 02 aprile 2007 n.40.

Dall’accertato inadempimento di Telecom consegue il diritto all’indennizzo in favore dell’istante. Il periodo indennizzabile è compreso tra il 20 agosto 2010 ed il 07 marzo 2012, cioè fino all’udienza di conciliazione ed è pari a complessivi 564 giorni.
La quantificazione dell’indennizzo va effettuata esclusivamente sulla base del Regolamento
Indennizzi in quanto le controversie sono state introdotte dopo l’entrata in vigore del medesimo, il verbale di mancata conciliazione non contempla impegni degli operatori e da quanto in atti non è possibile sapere l’entità degli indennizzi previsti dalla carte dei servizi dell’operatore Telecom vigente al tempo.
Nella specie le disposizioni del Regolamento Indennizzi da prendere a riferimento sono le
seguenti:

-art.6 (dell’Allegato A), il quale prevede l’indennizzo giornaliero di € 5,00 nel caso di omessa o ritardata portabilità del numero fisso;

-art.12, comma 1 (dell’Allegato A), il quale prevede che nel caso di titolarità di più utenze l’indennizzo è applicato in misura unitaria se per la natura del disservizio subito, l’applicazione in misura proporzionale al numero delle utenze risulta contraria al principio di equità;

-art.12 ,comma 2 (dell’Allegato A), il quale prevede, nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6, il raddoppio dell’indennizzo se l’utenza è di tipo affari.

Nella determinazione dell’indennizzo nella specie va tenuto conto del ritardo con cui l’istante ha attivato la procedura conciliativa a tutela del proprio interesse (istanza presentata nel gennaio 2012, cioè dopo un anno e mezzo di inadempimento di Telecom), in conformità del canone della “diligenza” di cui all’art. 1227, comma 2 del codice civile, in forza del quale il creditore è gravato non solo da un obbligo negativo (astenersi dall’aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere condotte anche positive, esigibili, utili, possibili, rivolte ad evitare o ridurre il danno), come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato -sentenza 23 marzo 2011 n.3, da ultima richiamata da Consiglio di Stato , sez. V, 31 ottobre 2012 n.5556.
Il tutto al fine di evitare/prevenire comportamenti opportunistici che intendano trarre occasione di lucro da situazioni che hanno colpito in modo marginale gli interessi del creditore, tanto da non averlo indotto ad attivarsi a sua tutela in modo adeguato.
Ciò comporta che, nella specie, l’indennizzo andrebbe riconosciuto in misura unitaria ai sensi del suddetto art. 12, comma 1 del Regolamento Indennizzi.

Poiché a conti fatti risulta che la somma di euro 4.000 richiesta dall’istante a titolo d’indennizzo è inferiore a quanto allo stesso riconoscibile in base al Regolamento Indennizzi (€ 5 x 2x gg. 564= €5.640), la domanda va senz’altro accolta.
2.2-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell’art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell’equità e, quindi, devono tenere indenne l’istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di
risoluzione della controversia, l’indennizzo come sopra determinato deve essere maggiorato
dell’importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione
dell’istanza di definizione fino al saldo effettivo.

2.3-Le spese di procedura, considerata l’accertata responsabilità dell’operatore Telecom vanno interamente poste a carico dello stesso e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

D E L I B E R A
in accoglimento dell’istanza presentata il 27 marzo 2012 prot.n.1523 dallo XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX, corrente in XXXXXXX (XX), Loc. XXXXXXX, Via
XXXXXX, per i motivi sopra indicati:

1)-l’operatore TELECOM ITALIA XXX in persona del legale rappresentante pro-tempore è tenuto a:
– corrispondere all’istante la complessiva somma di € 4.000,00 a titolo d’indennizzo oltre
interessi legali a decorrere dal 27 marzo 2012 al saldo effettivo;

-corrispondere all’istante la somma di € 50 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par.
III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

2)-Rigetta la domanda d’indennizzo proposta nei confronti dell’operatore Vodafone Omnitel.

Salva la facoltà per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall’art. 19, comma 5 del Regolamento.
L’ operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare il sopra indicato pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all’istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l’avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della 
medesima.

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