Internet è lento: qual è il servizio minimo garantito
La compagnia telefonica deve indennizzare e risarcire l’utente laddove la connessione internet non corrisponde a quella pubblicizzata e contrattualmente pattuita.
La delibera Agcom n. 244/08/CSP affronta tale argomento individuando alcuni principi specifici.
Velocità minima del servizio dati
E’ obbligo della compagnia telefonica specificare la velocità minima del servizio internet/dati. Pertanto l’operatore deve rendere nota la velocità minima reale di accesso alla rete.
L’art. 7, comma 3, delibera 244/08/CSP stabilisce che:
3. Il fornitore di servizi di accesso ad Internet, per le offerte da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s, assicura, nella pubblicità e nei messaggi informativi, con qualunque mezzo diffusi, la corretta indicazione della velocità di trasmissione dati e specificatamente la banda minima in downloading di cui all’allegato 2, oltre che le indicazioni su dove reperire maggiori informazioni al riguardo.
La disposizione introdotta dal legislatore è finalizzata alla tutela del mercato e corretta scelta del consumatore.
Per questo motivo, dall’ottobre 2010, è stato messo a disposizione degli utenti un software on-line per la misurazione della connessione internet. Si tratta del sistema Ne.Me.Sys il cui servizio consente di verificare la qualità del servizio di accesso internet da postazione fissa.
Ne.Me.Sys è il sistema di misurazione
Sulla rete esistono migliaia di software ed applicativi utile a misurare la propria connessione internet.
Ne.Me.Sys è però l’unico ad essere certificato dalla stessa Autorità e riconosciuto dalle compagnie telefoniche.
Ecco perché si consiglia caldamente il suo utilizzo anche al fine di riuscire (nel caso in cui il problema non sia risolvibile e comunque non si sia ricevuta la giusta assistenza) a recedere dal contratto senza alcun costo o penale.
Questo non significa che test effettuati tramite altri software non abbiano alcun rilevanza. I predetti, sebbene non certificati e riconosciuti, risultano avere un propria valenza probatoria e quindi rimessa all’apprezzamento del Giudicante.
In tal senso si riporta il seguente estratto sull’inversione dell’onere probatorio:
Nel caso in cui l’utente lamenti la lentezza del collegamento internet rispetto a quanto contrattualmente previsto dall’operatore (ed abbia altresì documentato la circostanza depositando i “Risultati test adsl”), spetta a quest’ultimo fornire la prova di avere invece puntualmente adempiuto, anche tramite il deposito delle prove tecniche effettuate. (Corecom Lazio)
Reclamo e contestazione
Ai sensi dell’art.8, comma 6, Delibera 244/08/CONS, laddove la misurazione effettuata risultati essere negativa (ossia non si rispettano gli standard contrattuali), l’utente può presentare entro 30 giorni un reclamo specifico all’operatore telefonico, il quale è tenuto a ripristinare il servizio entro i 30 giorni successivi.
Laddove la problematica non venga risolta, l’utente ha diritto a recedere dal contratto, nonché di ottenere l’indennizzo, i danni cagionati e lo storno dei canoni pagati o fatturati per un periodo in cui il servizio era inutilizzabile.