Portabilità e trasferimento del credito residuo

Tag 23 Settembre 2013  |

Il credito residuo presso il nuovo operatore

L’opzione tecnicamente di chiama TCR, ossia Trasferimento Credito Residuo.

L’AGCOM stabilisce in ottemperanza alle disposizioni della cosiddetta Legge Bersani in materia di “credito residuo” e di divieto di scadenza del traffico acquistato, alcuni obblighi alle compagnie telefoniche.

In particolare, prima di questo intervento, gli utenti che decidevano di cambiare gestore potevano ottenere la restituzione del credito SOLO su altra SIM dello stesso operatore, oppure tramite assegno o bonifico, inviando un’apposita raccomandata.

Non era possibile trasferire il credito presso il nuovo operatore, in quanto non direttamente collegato.

Credito residuo e Portabilità del Numero Mobile

Grazie ad un accordo inter-operatori, voluto e monitorato dall’Autorità, si è stabilito che all’interno della procedura di MNP (Mobile Number Portability – Portabilità del Numero Mobile) è possibile scegliere l’attivazione del “servizio” di TCR.

Sostanzialmente, l’utente che vuole cambiare operatore mantenendo il proprio numero deve barrare l’opzione di TCR nello stesso momento in cui sottoscrive il nuovo contratto con il nuovo gestore.

Importante specificare che, nel caso in cui l’opzione non sia stata barrata, questo non significa che l’utente perde il “credito residuo”.

L’utente ha comunque il diritto di ottenere il credito dovuto, ma il rimborso non sarà contestuale alla portabilità.

La procedura tecnica comporta semplicemente che l’operatore recipient (il nuovo operatore) quando comunicherà al donanting (il vecchio gestore) la volontà di recesso dell’utente (e quindi il trasferimento sulla propria rete), provvederà a comunicare anche la richiesta di TCR.

Il donanting al momento del c.d. “cut over” (ossia quando l’utenza viene attivata sulla nuova rete), provvederà a fare anche il conteggio del credito rimanente sui propri sistemi e lo comunicherà all’altro operatore, che provvederà ad accreditarlo all’utente.

Il credito derivante da bonus

Nota dolente riguarda l’importo presente sulla propria sim derivante da promozione e/o bonus.

Lo stesso non è da considerarsi un reale “credito”, ma solo un “bonus” di consumo.

In tal senso tali importi andranno persi a cuasa del passaggio al nuovo gestore.

La logica è palese considerando che la legge Bersani tutela soltanto il credito “acquistato” e non quello “regalato” o, comunque, non corrispondente ad un effettivo esborso dell’utente.

I costi del TCR

Ultima annotazione sono sui costi richiesti dal gestore per la procedura di “trasferimento del credito”. Come tutti i costi richiesti in seguito al recesso/portabilità gli stessi sono dovuti solo se motivati e documentati.

Pertanto, tali “costi” laddove richiesti sono spesso del tutto illegittimi.

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