Richieste di portabilità: i tempi biblici delle compagnie telefoniche
I tempi di portabilità non vengono rispettati !
Gli operatori telefonici sono tenuti a rispettare determinate tempistiche, ai sensi di quanto contrattualmente e normativamente previsto.
Si distingue tra migrazione di linea fissa e portabilità di numero mobile.
Nel primo caso, stante le diverse tecnologie utilizzate, il quadro normativo e regolamentare si complica ed i disservizi aumentano.
Il famosa Decreto Legge Bersani (D.L. 7 del 2007, convertito con modificazioni nella L. 40 del 2007) riconosce un diritto fondamentale per l’utente: trasferire il contratto di fornitura del servizio in capo ad un altro operatore, vietando vincoli temporali o ritardi, e senza spese non giustificate da costi dell’operatore.
Tale principio è fissato nell’art. 1 comma 3:
“[i] contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”
Questa Legge è il punto di partenza di una serie di Delibera dell’AGCOM: Delibera n. 274/07/CONS, Delibera n. 41/09/CIR, Delibera n. 52/09/CIR.
Le delibere non sono di facile lettura.
Per semplificare potremmo dire che la procedura di migrazione di articola in 3 sotto-fasi.
Fase 1 della portabilità
l’utente aderisce ad una offerta commerciale del Recipient e gli comunica il proprio codice di migrazione, precedentemente fornitogli dal Donating.
Il Recipient è colui che “riceve”: ossia il nuovo operatore.
Il Donating è colui che “dona”: ossia il vecchio operatore.
Fase 2 della portabilità
il Recipient trasmette la richiesta di passaggio al Donating e quest’ultimo procede alle verifiche formali e tecniche. Sicuramente tra queste verificherà il codice segreto del cliente trasmesso dal Recipient.
Ricordo che il Codice Segreto identifica univocamente la linea dell’utente sulla rete.
Entro 5 giorni lavorativi il Donating deve fornire l’esito delle stesse al Recipient. Se non risponde si applica comunque il silenzio assenso.
Al contrario, il Donating può inviare motivandolo, entro lo stesso termine di 5 giorni, un esito negativo.
Fase 3 della portabilità
Il Recipient, ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso del Donating, processa la migrazione entro la DAC (data attesa consegna) precedentemente concordata con il cliente.
Nei casi specificati dalla normativa può inviare un KO (impossibilità tecnica a fornire il servizio: ad es. per irreperibilità cliente, o problemi di rete), concordando, in tal caso, una nuova DAC (rimodulazione).
Nello specifico è stata proprio la Delibera n. 41/09/CIR ad introdurre il termine di 5 gg a partire dal 1.03.2010 (precedentemente tale termine era fissato dalla delibera 274/07/CONS in 10 o 20 giorni lavorativi a seconda del servizio da migrare).
Considerazioni finali sulla migrazione e portabilità
È opportuno osservare che in ogni caso (sebbene i termini contrattuali siano inferiori) la procedura di migrazione incontra lo scoglio fissato dalla legge 40/2007: ossia il termine di 30 gg, termine ultimo per la conclusione del processo medesimo.
Inoltre, è importante evidenziare, che l’utente deve solo dimostrare che della fonte negoziale o legale del suo diritto. Ossia può limitarsi a dedurre la mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte.
E’ il debitore (la compagnia telefonica) che dovrà dimostrare che le circostanze oggetto di doglianza sono dovute da circostanze non imputabili all’operatore stesso ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa del medesimo, fornendo altresì la prova di avere informato l’utente delle predette difficoltà incontrate nell’adempimento dell’obbligazione.
Questa è una “regola” granitica in giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, 3 luglio 2009 n. 15677, Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936 e tante altre).