Sospensione della linea telefonica: cosa fare
Indice
Sospensione ed interruzione della linea telefonica
La sospensione della linea telefonica può essere disposta dall’operatore telefonico solo in alcuni casi specifici.
Fuori da casi che andremo ad analizzare la sospensione è illegittima e l’operatore deve risarcire i relativi danni al cliente.
Sebbene nella pratica il termine “sospensione” viene utilizzato come sinonimo di “interruzione”, in realtà, le due situazioni sono tecnicamente differenti:
- Quando si parla di sospensione, ci si riferisce all’atto di natura amministrativa disposto dalla compagnia telefonica, ad esempio, per il mancato pagamento delle fatture;
- Con il termine interruzione si fa invece riferimento al disservizio telefonico derivante dal malfunzionamento della linea. Il guasto tecnico comporta l’interruzione della linea e del servizio telefonico.
In caso di dubbi, potete contattarci per avere un parere gratuito sulla vostra situazione: modulo assistenza.
Sospensione della linea telefonica per morosità o mancato pagamento
Uno dei casi più frequenti è l’ipotesi in cui la compagnia telefonica sospenda il servizio a causa del mancato pagamento della fatture emesse.
La delibera n. 173/07/CONS, Allegato A, prevede espressamente che:
Articolo 5 – Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio
1 – Fermo restando l’obbligo di informare l’utente con congruo preavviso, l’operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento.
2 – Ai fini del comma precedente:
a – non può intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell’utente qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione: ciò per tutto il periodo in cui con riferimento a tali addebiti siano pendenti una procedura di reclamo oppure di conciliazione o di definizione della controversia ai sensi degli articoli 3 e 14 del presente regolamento, fino alla loro conclusione, e compresi gli intervalli di tempo intercorrenti tra le diverse procedure per la durata massima di tre mesi dalla conclusione della procedura di reclamo o di conciliazione, termine entro il quale deve essere inoltrata, rispettivamente, la domanda per la successiva procedura di conciliazione o di definizione;
b – il ritardato o mancato pagamento non può intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi;
c – si può considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura.
Pertanto si deducono alcuni punti chiave:
- Il mancato pagamento di una sola fattura non può comportare la sospensione del servizio. La sospensione è possibile solo nel caso di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti.
- Non può considerarsi mancato pagamento il pagamento parziale di una o anche più fatture su importi contestati.
- Non può considerarsi mancato pagamento quello risalente a sei mesi prima.
- Ed ancora, non può considerarsi mancato pagamento quello effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.
- La valutazione del ritardo deve considerare la data di emissione della fattura e la data di consegna della fattura medesima
Quanto sopra dimostra come in tantissime situazioni l’operatore precede ad una sospensione illegittima della linea telefonica e pertanto deve risarcire i danni.
Appare inoltre utile ricordare che la sospensione della linea telefonica può essere disposta sempre e solo rispettando i fondamentali principi di correttezza e buona fede tra le parti contrattuali.
In merito abbiamo anche analizzato un caso specifico reale: Caso: sospensione della linea telefonica per mancato pagamento e le verifiche dell’operatore.
Sospensione della linea per mancato pagamento di un singolo servizio o bene
La delibera n. 519/15/CONS all’art. 7 (che sostituisce l’art. 4 della delibera 664/06/CONS) individua altri importanti principi in materia:
Articolo 7 – (Mancato o ritardato pagamento di singoli servizi di comunicazioni elettroniche)
1 – In caso di mancato o ritardato pagamento di un singolo servizio oggetto del contratto, l’operatore non può sospendere la fornitura di altri servizi, anche supplementari, dedotti in contratto, se non nei limiti specificamente ammessi dall’Allegato 4, Parte A, lett. e) del Codice e, comunque, nel rispetto delle misure adottate dall’Autorità ai sensi di tale allegato.
2 – L’utente che ha presentato formale reclamo all’operatore in merito all’addebito di un singolo bene o servizio, anche supplementare, può sospenderne il pagamento fino alla definizione della procedura di reclamo. L’utente è comunque tenuto al pagamento degli importi che non sono oggetto di contestazione.
Pertanto, nel caso di mancato pagamento (o ritardo nel pagamento) di un singolo servizio o bene:
- L’operatore non potrà sospendere la linea telefonica, ma solo limitatamente quel servizio. Se, ad esempio, l’utente contesta la fatturazione di un “servizio a pagamento non richiesto”, il relativo mancato pagamento non può comportare la sospensione dell’intero servizio telefonico.
- Inoltre, l’utente che ha presentato formale reclamo ha diritto a non pagare (limitatamente al servizio in contestazione) fino alla definizione del reclamo stesso. In tal caso, pertanto, l’eventuale sospensione della linea telefonica è del tutto illegittima.
Nell’ipotesi sopra riportate, l’operatore non può in nessun caso procedere alla sospensione della linea telefonica. In caso contrario è tenuta a risarcire i relativi danni.
Sospensione per mancato pagamento dei servizi a sovrapprezzo
Quanto sopra riportato è espressamente previsto anche nel caso di servizi aggiuntivi a pagamento ed i servizi a sovrapprezzo (ossia non compresi nell’importo del canone).
L’articolo 1, comma terzo, della delibera 381/08/CONS, stabilisce che:
3 – Ai fini indicati al comma 2 e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sospensione dei servizi di comunicazione elettronica, ove l’abbonato abbia presentato un reclamo per disconoscere determinati addebiti relativi a servizi a sovrapprezzo ed effettuato il pagamento per i rimanenti importi, all’operatore è consentito solo sospendere il servizio relativamente ai servizi a sovrapprezzo interessati dal mancato pagamento ed è vietato:
a) sospendere il servizio di base, anche nelle ipotesi di ripetuti ritardi nei pagamenti, di ripetuti mancati pagamenti e di presunta frode relativi ai servizi a sovraprezzo;
b) inviare solleciti di pagamento ed effettuare cessioni del credito fino al termine della procedura di risoluzione della controversia così come disciplinata ai sensi dell’allegato A alla delibera 173/07/CONS e della delibera 95/07/CONS.
Nella pratica invece l’operatore telefonico utilizza lo strumento della sospensione della linea per coartare l’utente al pagamento della fatturazione.
Sebbene l’utente avrebbe tutto il diritto di non pagare la fatturazione, la compagnia telefonica provvede ad effettuare una sospensione della linea e del servizio.
Se avete bisogno di una nostra valutazione preliminare e gratuita sul vostro caso potete contattarci con il modulo assistenza.
Sospensione linea telefonica senza preavviso
Il legislatore prevede espressamente che l’utente sia posto nella condizione di poter regolarizzare la sua posizione ed evitare i danni e disservizi derivanti dal distacco o sospensione della linea telefonica.
Questo significa che l’operatore ha l’obbligo di informare e preavvisare l’utente prima di procedere alla sospensione della linea telefonica.
Il sopra citato articolo 5 della la delibera n. 173/07/CONS, Allegato A, riportava un inciso particolarmente importante:
Articolo 5 – Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio
1 – Fermo restando l’obbligo di informare l’utente con congruo preavviso, l’operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti […]
Se ne deduce che in ogni caso è obbligo della compagnia telefonica informare l’utenza della morosità o comunque dell’imminente sospensione del servizio.
Risarcimento danni per interruzione linea telefonica
In materia di controversie telefoniche e, nel caso di specie, nell’ipotesi di sospensione della linea telefonica dobbiamo distinguere due categorie di “danno” generalmente inteso:
- Corresponsione degli indennizzi;
- Risarcimento dei danni veri e propri.
Sostanzialmente al fine di agevolare la quantificazione del disservizio subito, il legislatore ha previsto che per ogni disservizio occorso l’operatore telefonico deve corrispondere degli importi fissi moltiplicati per ogni giorno di reiterazione del disservizio.
Si tratta dei cosiddetti indennizzi. In questo caso non è necessario una stima del danno, in quanto è l’autorità o la compagnia telefonica ad aver già determinato la misura del risarcimento.
Oltre agli indennizzi suddetti, la compagnia telefonica è tenuta anche a risarcire l’ulteriore danno subito dal cliente. In relazione ad un azienda, si pensi ad esempio al danno di immagine o la perdita di alcune commesse o opportunità di lavoro.
In questo caso sarà l’utente a dover dar prova della sussistenza del danno e la quantificazione dello stesso.
Quantificazione danno per sospensione del servizio di telefonia
La quantificazione del danno per sospensione della linea telefonica si base sui seguenti paramenti:
- Condizioni contrattuali praticate dall’operatore e riportate nella relativa Carta Servizi;
- Regolamento emanato dall’Autorità Garante
- Ordinari canoni di quantificazione del risarcimento danno con relativa prova del danno emergente e lucro cessante subito
Oltre il danno patrimoniale e risarcibile anche il danno non patrimoniale, ma sempre ricordando l’interpretazione giurisprudenziale in merito, il quale prevede la sussistenza di tre condizioni:
“[…] (a) che l’interesse leso e non il pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale; (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass. S.U. n. 26972/2008).
Nel caso di specie la sospensione e privazione del servizio telefonico limita il diritto dell’utente alla libertà di comunicazione di cui all’art. 15 Cost. e di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost, nonché, la libertà di iniziativa negoziale dell’attore, espressione dell’autonomia imprenditoriale tutelata dall’art. 41 Cost.
Interruzione linea telefonica reato
L’interruzione del servizio telefonico, in taluni casi, può comportare dei rilievi penalmente rilevanti.
L’art. 331 del codice penale prescrive:
331 – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.
Nel stesso senso anche l’art. 340 del codice penale:
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433], cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.
Dalle lettura dei suddetti articoli si comprende che il reato sia riferibile all’interruzione della regolarità del servizio in genere e non della singola utenza privata.
In tal seno la Cassazione n. 37083/2007, afferma:
[…] ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 331 c.p., è necessario che sia interrotto o turbato nel suo complesso il servizio pubblico o di pubblica necessità, restando esclusa dalla previsione normativa la condotta limitata a singole utenze che incida solo marginalmente sul volume dell’attività svolta e che non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento”.
La fattispecie penale e finalizzata a tutelare il regolare ed ordinato andamento dell’attività della pubblica amministrazione e non dei meri soggetti privati.
Cosa fare in caso di sospensione linea telefonica
L’utente che subisce la sospensione della linea telefonica deve quanto prima attivarsi per contestare l’accaduto.
Provvedete a segnalare il disservizio tramite call-center ed effettuare relativo reclamo scritto all’operatore telefonico. Come più volte ribadito non vi limitate a contattare il call center senza effettuare una contestazione per iscritto.
Di seguito vi proponiamo un modulo da inviare all’operatore nel caso di sospensione della linea telefonica:
In ogni caso, se volete un parare gratuito preliminare sulla vostra posizione potete contattarci con il relativo modulo di assistenza.